Ai sensi dell’art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020, l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.
Il rischio di contagio comporta un nuovo profilo di rischio biologico che impone una valutazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e la conseguente adozione di misure preventive idonee a ridurre il rischio di commissione degli illeciti di cui all’art. 25 septies D.Lgs. n. 231/01.
In tale contesto, sarà precipuo compito dell’Organismo di Vigilanza:
1) promuovere l’aggiornamento del Risk Assessment e del Modello 231, alla luce di tale rischio specifico;
2) vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231, adottato dall’Azienda, e delle relative misure di prevenzione implementate al fine di prevenire il rischio di lesioni o morte da infezione da Coronavirus.
Al fine evitare di ricadere nelle condotte vietate dal D.Lgs. n. 231/2001, sarà inoltre necessario che sia costantemente attivo un sistema di flussi “dedicato” da e verso l’Organismo di Vigilanza, in modo che quest’ultimo sia reso edotto di comportamenti, perpetrati all’interno dell’Azienda, che possono integrare le fattispecie dei reati presupposto ex art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.
In particolare, si dovranno certamente garantire idonei flussi informativi tra il Responsabile dell’Organismo di Vigilanza e le funzioni aziendali (apicali e non) preposte a contenere la diffusione del virus (COVID-19): Datore di lavoro, il Medico competente, il RSPP, nonchè gli addetti al pronto soccorso e alla gestione delle emergenze.