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Cass. pen. n. 24974 del 2 settembre 2020

Con sentenza depositata il 2 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dal Tribunale di Roma con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 comma 1 lett. a) del TUA.

Nell’atto di ricorso la difesa del ricorrente ha sollevato il vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sostenendo che il Tribunale, nelle motivazioni della sentenza, avrebbe riconosciuto la “modesta offensività del fatto nel suo complesso”non per escludere la punibilità dell’imputato ma per infliggere allo stesso il più lieve trattamento sanzionatorio.

I giudici di legittimità, nell’aderire all’impostazione difensiva e così riconoscere la tenuità del fatto, hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata chiarendo, tuttavia, che a ciò non sarebbe seguita la revoca della confisca del mezzo trasportatore dei rifiuti così come prevista dall’art. 260 tercomma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Per la Cassazione, infatti, la confisca obbligatoria è applicata in seguito all’accertamento delle violazioni; sicchè, per l’adozione della misura ablatoria, non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna essendo sufficiente l’accertamento del fattoche – con l’applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis c.p. – non viene meno di rilevanza penale ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità.

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