Il percorso argomentativo desumibile dalle motivazioni del decreto di archiviazione emesso ex dell’art. 58 del Decreto consente di apprezzare l’iter logico-giuridico seguito dal PM nell’accertamento dell’illecito nelle indagini preliminari 231 (Procura di Como).

1) La concreta attuazione e la piena effettività del MOG 231: previsione di specifiche procedure e protocolli in relazione ai reati da prevenire e della specie di quello verificatosi

 “La società è dotata di un idoneo ed efficace modello ai sensi del d.lgs. n. 231/01 che, nella parte speciale, prevede specifiche prassi, procedure e protocolli operativicon riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, che – in particolare – stigmatizzano“l’elargizione di promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità” (cfr. pag. 10 – parte speciale del Modello 231 – reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione). Ed ancora,“pagare una parcella maggiorata a legali in contatto con Organi giudiziari, affinché condizionino favorevolmente l’esito di un processo a carico della Società” (cfr. pag. 6).”

2) L’effettiva operatività dell’Organismo di Vigilanza: Audit interno, Flussi informativi, Verbale delle riunioni OdV

“Dall’esame delle dichiarazioni rese dai acquisite dall’Organismo di Vigilanza della in sede di audit interno…i risultati di detta attività professionale sono stati comunicati alle articolazioni aziendali e, in particolare, al Collegio Sindacale, oltre che all’Organismo di Vigilanza: a tal fine, si allega un verbale dell’O.d.V. datato 9 ottobre 2018, da cui risulta che…”. “Pur verificata l’assoluta estraneità della società oggi oggetto di indagine (cfr. gli elementi di fatto sopra riportati), l’organismo di Vigilanzanotiziato dell’apertura dell’indagine penale, ha richiesto formalmente informazioni ai vertici amministratividell’epoca, acquisendo chiarimenti, oltre ai relativi verbali di interrogatorio resi avanti l’Ufficio della Procura della Repubblica di Como”.

3) L’elusione fraudolenta

 “Nella vicenda concreta, gli amministratori pro tempore hanno by-passato completamente i controlli e le procedure aziendali interne, effettuando plurimi incontri – in tempi e modalità del tutto ignoti agli organi societari– con l’intermediario dell’accordo corruttivo e facendo fronte ai pagamenti richiesti attingendo a proprie disponibilità finanziarie. I presidi e controlli posti a fondamento dell’attività di monitoraggio ex d.lgs. n. 231/01 sono stati, nei fatti, aggirati e elusi dagli ex amministratori, i quali hanno commesso il reato ipotizzato in totale autonomia. Nulla avrebbero potuto verificare gli organi societari– che peraltro avevano ben approfondito e valutato la situazione, ottenendo riscontri rassicuranti – e, pertanto, nulla può essere addebitato all’ente sotto il profilo dell’astrattamente rilevante “mancato controllo”.”

4) La società esente da rimprovero: superata la presunzione legale di responsabilità ex art. 6

 “É stato, pertanto, definitivamente accertato e dimostrato che sussistono nel caso di specie tutte le condizioni previste dall’art. 6 d.lgs. n .231/01, ossia:

  1. a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  2. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  3. c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  4. d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).”

DISPONE

l’archiviazione del presente procedimento non ritenendo sussistenti per procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59 avendo la società adottato un efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi; essendo la stessa munita di un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; dovendosi ritenere la commissione del reato frutto dell’elusione fraudolenta del modello da parte di X“.

231 & Decreto motivato di archiviazione